Regolamenti
Alcune delle norme che regolano gli impianti di sollevamento
E’ obbligatorio effettuare visite di manutenzioni su tutti gli apparecchi così definiti:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 2017, n. 23
Art. 2 (Definizioni). – 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) “ascensore”: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi o un apparecchio di sollevamento che si sposta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide;
b) “supporto del carico”: la parte dell’ascensore che sorregge le persone o le cose per sollevarle o abbassarle;
Dopo l’installazione di un ascensore per poter mettere in esercizio l’impianto, l’art. 12 del DPR 162/99 e a seguito modifica del DPR 23/2017 obbliga il proprietario a predisporre un’apposita comunicazione da inviare al Comune competente per territorio.
La comunicazione deve farsi entro 60 giorni dalla data di emissione della dichiarazione di conformità da parte dell’installatore e deve contenere:
- L’indirizzo dello stabile ove è installato l’impianto;
- La velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate ed il tipo di azionamento;
- Il nominativo o la ragione sociale dell’installatore dell’ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell’apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/sec. Ai sensi dell’art. 3, comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 17;
- La copia della dichiarazione di conformità;
- L’indicazione della ditta, abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008 n. 37, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell’impianto;
- L’indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull’impianto, ai sensi dell’art. 13, comma 1, che abbia accettato l’incarico.
L’ufficio competente del Comune assegna all’impianto, entro 30 giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche.
Il numero di matricola deve essere apposto in cabina all’interno di una targa identificatrice dell’impianto. Il proprietario dell’impianto dovrà poi comunicare al Comune le eventuali modifiche che dovessero occorrere durante la vita dell’impianto (cambio della ditta di manutenzione, cambio del soggetto incaricato della verifica periodica, modifiche costruttive dell’impianto).
MANUTENZIONE ORDINARIA
La norma di riferimento è l’articolo 15 del DPR 162/99 che stabilisce l’obbligo per il proprietario di un ascensore di affidare la manutenzione dell’impianto di ascensore “a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata”. E’ quindi vietato mantenere in esercizio un ascensore se non se ne è affidata la manutenzione ad uno dei soggetti abilitati individuati dalla legge. E’ importante che il manutentore, una volta presa in carico la manutenzione di un impianto, svolga un’accurata ispezione iniziale dello stesso per valutarne lo stato di conservazione e le caratteristiche tecniche e, una volta verificate le condizioni di utilizzo metta a punto un programma di riparazioni e lavori di manutenzione straordinaria.
Oltre a svolgere le attività di manutenzione preventiva, il manutentore è anche tenuto a promuovere tempestivamente la riparazione e la sostituzione delle parti rotte o logorate (art. 15 c. 5, DPR 162/99). Solitamente un manutentore abilitato può eseguire le riparazioni su un ascensore; in nessun caso il proprietario può tentare di ripararlo da solo, ad esempio facendo intervenire il custode oppure chiamando professionisti di altro genere (elettricisti, fabbri). Questo non solo perché è la legge che richiede l’intervento di un operatore abilitato, ma per una sostanziale esigenza di sicurezza che verrebbe messa a repentaglio dall’intervento sull’impianto di persone non qualificate.
VERIFICHE PERIODICHE
Per poter mantenere in esercizio un ascensore il proprietario deve incaricare un ente autorizzato ad effettuare, una volta ogni due anni, una verifica periodica.
L’ente incaricato della verifica periodica deve essere indicato nella targa da applicare all’interno della cabina dell’ascensore. Qualora l’ente incaricato venga sostituito con un altro, del cambiamento deve essere informato il Comune competente tramite apposita comunicazione del proprietario.
La verifica deve essere eseguita da ingegneri della ASL o ARPA competente per territorio oppure di un organismo di certificazione autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico e notificato alla Commissione Europea. Durante la verifica deve essere presente il manutentore dell’impianto che dovrà eseguire le operazioni di verifica su indicazione dell’ingegnere verificatore.
Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l’esito al competente ufficio comunale che provvederà ad apporre i sigilli all’impianto per impedirne il funzionamento sino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Le operazioni di verifica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche. Le spese per l’effettuazione delle verifiche periodiche sono a carico del proprietario ove è installato l’impianto.
Per Edifici Pubblici (nuove costruzioni quali uffici, scuole, ospedali, ecc.):
- Capienza 8 persone
- Portata 630 Kg.
- Luce Porta 800 mm
- Interno cabina 1100×1400 mm (larghezza x profondità)
- Vano interno netto 1600×1800 (larghezza x profondità)
- Fossa 1500 mm
- Extracorsa (distanza da piano di calpestio a sotto soletta di copertura del vano) 3500 mm
Per edilizia residenziale (nuove costruzioni quali casa privata, condominio, ecc.)
- Capienza 6 persone
- Portata 480 Kg.
- Luce Porta 800 mm
- Interno cabina 950×1300 mm (larghezza x profondità)
- Vano interno netto 1500×1700 (larghezza x profondità)
- Fossa 1500 mm
- Testata Extracorsa (distanza da piano di calpestio a sotto soletta di copertura del vano) 3500 mm
Per edifici esistenti (misure minime) con accessi sullo stesso lato:
- Capienza 4 persone
- Portata 350 Kg.
- Luce Porta 750 mm
- Interno cabina 800×1200 mm (larghezza x profondità)
- Vano interno netto 1400×1600 (larghezza x profondità)
- Fossa 1500 mm
- Testata Extracorsa (distanza da piano di calpestio a sotto soletta di copertura del vano) 3500 mm
Salvo eventuali casi in cui si è impossibilitati a rispettare le misure previste dalle norme, si può procedere in deroga all’installazione di un impianto con le dimensioni massime adattabili.
Il combinatore, verrà installato nel quadro di manovra e per funzionare necessita dei seguenti dispositivi:
- Linea telefonica o modulo GSM con Sim Card
- Parla ascolta in cabina
- Cornetta telefonica per la gestione e programmazione del combinatore
- Batterie anti black out
Modulo GSM
Il combinatore per il corretto funzionamento necessita di un segnale telefonico che permette di effettuare:
- Le chiamate di soccorso, da parte di persone intrappolate in cabina;
- Le chiamate test effettuate automaticamente dallo stesso combinatore ogni 72 ore, come prevede la normativa;
- Le chiamate di prova durante le verifiche di controllo come previsto dalla legge
Il modulo GSM sostituisce la linea telefonica fissa con una linea via etere, generata da una sim card.
Nel caso sia impossibile realizzare gli spazi di sicurezza in fossa ed in testata previsti dalle norme ad esempio per:
- Falde acquifere, terreni instabili
- Fondazioni, strutture ad arco o a volta
- Solette o travi portanti in testata
- Diritti di proprietà di soggetti terzi
- Regolamenti comunali (vincoli-paesaggio), belle arti
E’ possibile installare con testata e fossa ridotti previa comunicazione al Ministero delle Attività Produttive, corredata da specifica certificazione rilasciata da un organismo accreditato e notificato (accordo preventivo). Art. 17 bis DPR 162/99 e sue modifiche successive.